Art. 6.
(Progetto Bicitalia).

      1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e delle attività produttive, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, elabora una rete nazionale di percorribilità ciclistica ad uso prevalentemente turistico, denominata «Bicitalia».
      2. La rete ciclistica di cui al comma 1 è costituita prevalentemente dalle vie verdi di cui all'articolo 7.